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Anche i figli dei disabili in situazione di gravità possono usufruire del congedo retribuito per due anni (Newsletter della Storia dei Sordi n. 665 del 16 marzo 2009)

CONGEDO RETRIBUITO PER DUE ANNI ANCHE AI FIGLI DEI DISABILI GRAVI
Sentenza della Corte Costituzionale. Anche i figli dei disabili in situazione di gravità possono usufruire del congedo retribuito per due anni.
La  Legge 388/2000 , articolo 80, comma 2,  ripreso dall’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l’opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito.
L’articolo 3, comma 106 della Legge 350/2003 ha abrogato la condizione che imponeva, quale requisito per la concessione dei congedi retribuiti, che la persona disabile fosse in possesso del certificato di handicap grave da almeno 5 anni.  Anche in questo caso, come per l’accesso ai permessi lavorativi, la condizione principale è solo quella che il disabile sia stato accertato handicappato in situazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).
La   Corte Costituzionale con le sentenze n. 233/2005 e 158/2007,  ha esteso il  beneficio previsto dall’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/01  “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, rispettivamente ai fratelli o alle sorelle conviventi, nell’ipotesi in cui i genitori fossero impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità e al coniuge convivente con il disabile.
Ora,  con quella attuale, intervenuta a seguito di una eccezione di costituzionalità sollevata   del Giudice del Lavoro di Tivoli a seguito di un ricorso di un collaboratore scolastico, include tra ii  soggetti legittimati a fruire del congedo anche il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura dei genitori che si trovano in situazione di grave disabilità.
La sentenza si estende “erga omnes” a tutti gli aventi titolo, per questo da subito anche i dipendenti della scuola possono usufruire dei due anni di congedo retribuito, anche frazionato, per assistere il genitore disabile.
Fonte: aetnanetnw665


 

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