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Revisione del testo sulla legge di riconoscimento LIS approvato dal Senato

Ecco il documento della Camera dei Deputati della XVI Legislatura sull’andamento del riconoscimento della lingua dei segni italiano approvato in sede deliberante dal Senato della Repubblica (16 marzo 2011)

SEDE REFERENTE
Martedì 5 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.
La seduta comincia alle 13.35.
Martedì 5 luglio 2011 — 78 — Commissione XII
Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana. C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D’Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli.
(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento della petizione n. 1239 – Adozione del testo base).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2011.
Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l’attivazione
del circuito.
Avverte, altresì, che in data 15 giugno 2011, è stata assegnata alla Commissione la petizione n. 1239 dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (ENS ONLUS), che chiede il riconoscimento della lingua dei segni. Poiché ritiene che le necessità esposte nella citata petizione possano essere utilmente valutate nell’ambito dell’esame delle proposte di legge in esame, propone di procedere all’abbinamento della petizione alle predette proposte di legge, ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del Regolamento.
La Commissione concorda.
Gero GRASSI (PD), relatore, propone di adottare il nuovo testo della proposta di legge n. 4207, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il prosieguo dell’esame. Invita, altresì, i colleghi a valutare l’opportunità, prima di procedere all’adozione del testo base, di sostituire, all’articolo 1, comma 2, lettera d), la parola « riconosce » con la parola « promuove» e la parola « promuove » con la seguente: « valorizza ».
Giuseppe PALUMBO, presidente, sospende brevemente la seduta per dar modo ai colleghi di valutare la modifica proposta dal relatore.
La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 14.
Gero GRASSI (PD), relatore, in seguito ai contatti informali intercorsi con i colleghi della Commissione durante la sospensione, ritiene che sia preferibile soprassedere alla proposta testé avanzata.
Conferma, pertanto, la proposta di adottare come testo base il nuovo testo della proposta di legge n. 4207, elaborato dal Comitato ristretto (vedi allegato 1).
Maria Antonietta FARINA COSCIONI
(PD) annuncia il voto contrario sulla proposta del relatore, ritenendo che la norma sulla neutralità finanziaria, contenuta all’articolo 3, vanifichi l’intervento legislativo in esame e impedisca di far fronte alle numerose esigenze emerse nel corso delle audizioni informali.
Delia MURER (PD) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta del relatore, riservandosi, peraltro, di presentare emendamenti, in particolare all’articolo 3, richiamato dalla collega Farina Coscioni.
Paola BINETTI (UdCpTP), ritenendo che il testo elaborato dal Comitato ristretto presenti un impianto equilibrato, sebbene suscettibile di ulteriori miglioramenti, annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta del relatore.
Antonio PALAGIANO (IdV), riservandosi di presentare emendamenti, esprime soddisfazione per i miglioramenti apportati al testo trasmesso dal Senato e annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta del relatore.
Lucio BARANI (PdL) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta del relatore, che ritiene saggia, seria ed equilibrata.
Martedì 5 luglio 2011 — 79 — Commissione XII Gero GRASSI (PD), relatore, esprime soddisfazione per l’esito della discussione e invita tutti i colleghi ad apprezzare il lavoro fatto su un testo che, giova ricordarlo, è stato approvato sostanzialmente all’unanimità e in sede deliberante al Senato.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell’esame il nuovo testo della proposta di legge n. 4207, elaborato dal Comitato ristretto.

Giuseppe PALUMBO, presidente, propone, infine, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 del 14 luglio 2011.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 14.10.

BOZZA NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 4207
già approvata dal Senato

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva
.

Art. 1. (Diritti delle persone sorde e riconoscimento della lingua dei segni italiana).
1. Nell’ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e garantisce ogni forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità.
2. In attuazione dell’articolo 3 della Costituzione e ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica:
a) promuove l’acquisizione e l’uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta;
b) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego sempre più diffuso ed efficace delle tecnologie e degli impianti acustici necessari per la comunicazione;
c) promuove la diffusione degli interventi diagnostici precoci e l’attivazione degli interventi riabilitativi per la sordità congenita o acquisita;
d) riconosce la lingua dei segni italiana (LIS).
3. Nella comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde, sia in giudizio che nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, è consentito l’uso della LIS e di ogni altro mezzo tecnico idoneo, anche di tipo informatico.

Art. 2. (Regolamenti).
1. Nell’ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l’Osservatorio di cui all’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 della presente legge. I regolamenti di cui al presente comma:
a) recano disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
b) determinano le modalità di utilizzo della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde in ambito scolastico e universitario, nel rispetto dell’autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;
c) recano disposizioni volte a promuovere in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l’uso della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;
d) prevedono e disciplinano l’utilizzo della LIS e di tutte le tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all’informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;
e) favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca anche attraverso convenzioni e protocolli di ricerca, a livello nazionale ed europeo, tra aziende ospedaliero-universitarie e aziende che si occupano specificamente di tecnologie avanzate per la sordità.
f) dispongono circa i metodi di verifica sull’attuazione della presente legge.

Art. 3. (Neutralità finanziaria).
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dall’articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

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